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5 MarLegittima difesa: una riforma interrotta e una legge con troppa “discrezionalità”
La sicurezza è stato uno dei temi centrali della campagna elettorale appena conclusa. In risposta ai timori crescenti intorno a un allarme, tutto sommato, più ‘percepito’ che reale, stando ai dati ufficiali di Istat e Viminale. In riferimento, almeno, alla maggior parte degli indicatori, fatta eccezione per i rischi legati alla crescita delle baby gang e a un’impennata di reati sfondo sessuale. Un clima che impone a tutti i partiti di prendere posizione, con ricette molto diverse fra loro. Tutti d’accordo però sulla necessità di più uomini e mezzi a presidio delle aree più a rischio, ma si torna ad essere divisi sull’impiego dell’esercito, che il centrodestra vorrebbe. E soprattutto sull’inasprimento dei criteri per la legittima difesa.
La difesa della proprietà privata e soprattutto quella del proprio domicilio dovrebbe essere garantita dal sistema legislativo in modo chiaro e non interpretabile. Ad oggi prima di poter procedere alla difesa, per evitare di incorrere in future problematiche penali, è necessario valutare attentamente il livello dell’offesa e l’orario in cui viene commesso il crimine.
Una discriminante impossibile da ponderare con esattezza in una situazione di paura e di stress psicofisico come quella in cui si trova un normale cittadino quando viene attaccato all’interno del proprio spazio domestico.
Basterebbe quindi definire una norma, semplice, non interpretabile e che al tempo stesso consenta a chi delinque di capire quali siano le conseguenze. Si pensi ad esempio alle caserme di carabinieri, polizia e altri siti militari, dove si hanno indicazioni esterne come “limite invalicabile”. La presenza di questi segnali automaticamente informa sulle conseguenze a cui si andrebbe incontro e renderebbe difficile l’utilizzo dell’arma dell’interpretabilità in sede giudiziaria.
Altro tema connesso alla legittima difesa è la possibilità di possedere armi in casa.
Le regole per ottenere in Italia il porto d’armi
Le richieste più comuni che arrivano alle Questure da chi vuole possedere un’arma sono:
Difesa personale. Permette il porto dell’arma fuori dalla propria abitazione e ha validità annuale. Per ottenere il permesso è necessario essere maggiorenni ed avere una ragione valida e motivata che giustifichi il bisogno di andare armati.
Uso sportivo. Questo tipo di licenza, rilasciata dal Questore, è comunemente detta per uso sportivo e permette di esercitare il tiro a volo e il tiro a segno. In particolare, per il tiro a segno è necessario iscriversi presso una Sezione di Tiro a Segno Nazionale o presso un’associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al Coni. La licenza di porto di fucile con canna ad anima liscia per il tiro a volo autorizza il titolare al porto delle sole armi idonee all’esercizio della specifica attività di tiro. La licenza ha una validità di 6 anni.
Attività venatoria. È la licenza che autorizza al porto di fucile per uso di caccia nei periodi di apertura della stagione venatoria. Anche in questo caso la validità è per 6 anni.
Licenza per collezionisti. La licenza di collezione di armi comuni da sparo permette la detenzione, ma non il porto, di armi corte e lunghe, in numero superiore a quello normalmente consentito (3 armi comuni da sparo e 6 classificate sportive).
C’è da scommettere che il prossimo esecutivo riprenderà in mano, in un modo o nell’altro, la legge “incompiuta” sulla legittima difesa, arricchendola di connotati e criteri diversi e ben più oggettivi per far sentire commercianti e semplici cittadini al sicuro e allo stesso tempo non fomentare il Far West occasionale.